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CONDIZIONI GENERALI NOLEGGIO AUTO
1) Il Cliente dichiara esplicitamente di aver ricevuto l’autoveicolo specificato nel frontespizio del contratto in buono stato di manutenzione, di aver controllato l’efficienza e comunque di averne verificato esteriormente la funzionalità, soprattutto per quanto concerne gli impianti: freni, luci, indicatori di direzione etc. Dichiara inoltre di prendere in consegna l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante, se non diversamente indicato nel frontespizio, dotato di tutti i necessari documenti, della carta verde assicurativa, de triangolo della sosta, della ruota di scorta etc. E di servirsene secondo l’uso pattuito conservandolo con la diligenza del buon padre di famiglia. 2) Il locatore si impegna tuttavia a rimborsare al cliente, purché risultanti dai debiti documenti fiscali, tutte le somme eventualmente spese per riparazioni necessarie all’autoveicolo, corre comunque obbligo al cliente di attenere preventiva autorizzazione dal locatore all’effettuazione delle citate riparazioni, salvo che le predette siano necessitate da contingenti motivi di urgenza. 3) Il cliente prende atto che l’autoveicolo è coperto dam polizza RCA nei massimali di legge comprensiva di polizza FURTO, INCENDIO, CASCO e ATTI VANDALICI. Le polizze CASCO e ATTI VANDALICI hanno una franchigia a carico dell’assicurato fino al 10%, con un minimo di Euro 516,46 per la polizza CASCO e Euro 154,94 per la polizza ATTI VANDALICI. Per concorde volontà delle parti il cliente si obbliga a ristorare il locatore di tutte le somme che questi dovesse versare a titolo di franchigia. A tal fine il cliente rilascia, a titolo di deposito cauzionale, un vaucher firmato in bianco che sarà restituito al cliente al momento della riconsegna dell’autoveicolo, accertata l’insussistenza di danni allo stesso. 4) Il cliente si obbliga a condurre e custodire l’autoveicolo comprensivo degli accessori diligentemente e nel rispetto delle norme di cui al codice civile ed al codice della strada, in particolare: A) a curare la manutenzione ordinaria, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni. B) a procedere in proprio e rilevando da ogni e qualunque obbligazione in tal senso il locatore da sanzioni amministrative di qualunque natura per la quale il locatore dovesse essere chiamato in solido con il conducente e derivante da l’uso improprio dell’autoveicolo. C) a non consentire o tollerare che altri al di fuori delle persone indicate nel frontespizio possono condurre l’autoveicolo. D) a non condurre l’autoveicolo in uno stato per il quale non sia valida la carta verde assicurativa e comunque nei seguenti paesi: Albania, Bulgaria, Comunità Stati Indipendenti (ex URSS), Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Ungheria, ex Iugoslavia, Grecia, Ucraina, Marocco, Algeria, Tunisia. E) a non cedere o sublocare a tersi l’oggetto del presente contratto. F) a non spingere o trainare oggetti per il tramite dell’autoveicolo. G) a non condurre il mezzo sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti. H) a non condurre l’autoveicolo in corse, competizioni o prove di velocità. 5) Qualora accada un incidente il cliente si obbliga a: A) informare immediatamente il locatore trasmettendogli nelle successive 24 ore una relazione dettagliata compilata sul modello (CID) accluso ai documenti dell’autoveicolo, o manualmente o via fax 0577/940201. B) informare la più vicina autorità di polizia. C) non ammettere in alcun caso la propria responsabilità. D) prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti coinvolte nel sinistro e degli eventuali testimoni. E) fornire al locatore qualunque ulteriore notizia utile. F) seguire le istruzioni che il locatore fornirà relativamente alla custodia e alle riparazioni dell’autoveicolo. 6) Il cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo nel luogo ed entro la data indicatovi nel frontespizio, o vero appena il locatore ne faccia richiesta, con i medesimi accessori e nel medesimo stato nel quale l’ha ricevuto salvo la normale usura, qualora l’autovettura non venga consegnata entro la suddetta data il locatore potrà riacquistare il possesso materiale del mezzo in qualunque modo, anche contro la volontà del cliente, e quest’ultimo sarà tenuto a risarcirlo delle spese sostenute. 7) Il cliente si obbliga a corrispondere al locatore, a sua richiesta, la tariffa a tempo fino a 150 km ogni 24 ore, e la tariffa chilometrica supplementare, oltre i 150 km ogni 24 ore, di Euro 0,18 ogni chilometro percorso. La tariffa chilometrica è determinata mediante lettura del contachilometri, il cliente è tenuto a controllare periodicamente la funzionalità del contachilometri obbligandosi a far conoscere immediatamente al locatore i difetti di funzionamento seguendo, in tal caso le istruzioni che gli saranno impartite. Se al momento della riconsegna dell’autoveicolo al locatore, il contachilometri appare manomesso o guasto, la tariffa chilometrica è determinata sulla base di una percorrenza di 250 km al giorno. Tutte le volte che deve commisurare una tariffa al numero dei giorni, il termine giorno definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento del quale l’autoveicolo è stato consegnato al cliente. 8) Il locatore non è responsabile nei confronti del cliente o di qualsiasi altro soggetto dei danni di qualsivoglia natura, incluso il pregiudizio economico, dai medesimi subito nelle persone e nei beni a causa di guasti o difetti di funzionamento dell’autoveicolo, furti, incidenti stradali, tumulti, incendi, terremoti, guerre e cause di forza maggiore e caso fortuito. Gli oggetti da chiunque lasciati nell’autoveicolo al momento della riconsegna al locatore si intendono abbandonati ed il locatore non è tenuto a custodirli ne restituirli. 9) Il locatore si riserva il diritto a non noleggiare l’autoveicolo a clienti che abbiano conseguito il rilascio della patente B da meno di 24 mesi e a clienti che non abbiano ancora compiuto 21 anni. 10) Per qualunque controversia fra le parti è competente il Foro di Siena. 11) Nessuna modificazione può essere apportata alle seguenti condizioni generali senza il consenso del locatore. 12) Il testo in italiano delle presenti condizioni generali prevale in caso di difformità sul testo inglese in quanto esprime l’esatta volontà delle parti. In ossequio al disposto di cui agli art. 1341 e 1469 bis C,C, si intendono espressamente approvate le condizioni di cui ai punti n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 -11-12. Firma ............................................................ |
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